{"id":14,"date":"2018-03-04T10:16:31","date_gmt":"2018-03-04T09:16:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.multifond.it\/mfwp\/?page_id=14"},"modified":"2018-04-22T23:16:24","modified_gmt":"2018-04-22T21:16:24","slug":"come-fare-per","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/www.multifond.it\/mfwp\/come-fare-per\/","title":{"rendered":"Come fare per.."},"content":{"rendered":"<p>In questa sezione si trovano alcune domande pi\u00f9 frequenti con le relative risposte e alcune indicazioni su come richiedere anticipazioni, ecc.<\/p>\n<p>Nel caso non trovassi le informazioni che cerchi puoi comunque contattare Multifond tramite i canali pi\u00f9 comuni come email e telefono.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div><b>E&#8217; possibile dopo l\u2019adesione ad una forma pensionistica complementare recedere rinunciando completamente alla realizzazione delle finalit\u00e0 previdenziali? <\/b><br \/>\nNo. L\u2019adesione ad una forma pensionistica complementare comporta tendenzialmente la permanenza all\u2019interno del sistema fino al momento del pensionamento ovvero fino al verificarsi di un evento (inoccupazione, invalidit\u00e0, mobilit\u00e0, cassa integrazioni guadagni) che consente (alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge) il riscatto della posizione prima della quiescenza. ci\u00f2 significa in altre parole che successivamente all\u2019adesione, se \u00e8 possibile dopo almeno due anni di permanenza cambiare il mezzo (cio\u00e8 la forma pensionistica complementare alla quale si aderisce) utilizzato per la realizzazione del fine (la costruzione della pensione complementare) non \u00e8 possibile rinunciare al fine medesimo.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div><b>Cosa \u00e8 un fondo pensione<\/b><br \/>\nUn fondo pensione \u00e8 lo strumento tecnico individuato dal legislatore per realizzare la pensione complementare, aggiuntiva rispetto a quella erogata dagli enti pensionistici obbligatori come Inps, Inpdap, ecc.Il suo scopo \u00e8 quello di garantire prestazioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle erogate dagli enti previdenziali obbligatori.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<p><b>E\u2019 obbligatorio aderire ad una forma pensionistica complementare?<\/b><\/p>\n<p class=\"aJustify\">No. L\u2019adesione alle forme pensionistiche complementari \u00e8, ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 252\/05, libera e volontaria. Di conseguenza i potenziali destinatari delle forme pensionistiche complementari possono liberamente decidere anche di non aderire ad alcuna forma. Il principio della libert\u00e0 di adesione opera anche nel caso del conferimento tacito del tfr: in questo caso il silenzio del lavoratore dipendente si considera come una implicita manifestazione di volont\u00e0 di adesione alla forma pensionistica complementare collettiva di riferimento.<\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div><b>Se un lavoratore dipendente \u00e8 titolare di pi\u00f9 rapporti di lavoro part time a quale forma pensionistica collettiva pu\u00f2 aderire?<\/b><br \/>\nPu\u00f2 aderire a ciascuna forma pensionistica complementare di natura negoziale e collettiva prevista dai contratti collettivi di lavoro applicabili a ciascun rapporto di lavoro di cui \u00e8 titolare. Ovviamente sar\u00e0 opportuno che il soggetto in questione valuti attentamente non solo i benefici ma anche i costi che conseguono alla adesione contemporanea ad una pluralit\u00e0 di forme pensionistiche complementari.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div><b>quali sono le modalit\u00e0 di finanziamento della previdenza complementare per il lavoratore dipendente? <\/b><br \/>\nil finanziamento pu\u00f2 essere attuato con il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e mediante il conferimento (versamento) del tfr maturando (cio\u00e8 di quello che matura dopo la data di adesione alla forma pensionistica complementare).E&#8217; l&#8217;unico modo per avere un contributo aggiuntivo da parte del datore di lavoro.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div><b>come \u00e8 determinato il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori dipendenti? <\/b><br \/>\nper i lavoratori dipendenti il contributo alle forme pensionistiche complementari \u00e8 stabilito in cifra fissa oppure in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr oppure con riferimento ad elementi particolari della retribuzione.<br \/>\nrelativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi pensione negoziali oppure ai fondi pensione aperti su base collettiva le modalit\u00e0 e la misura minima dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori possono essere fissati dai contratti o accordi collettivi anche aziendali.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div><b>quali sono le agevolazioni fiscali per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari? <\/b><br \/>\ni\u00a0versamenti alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto che li effettua entro il limite massimo di 5164,57 euro. ci\u00f2 significa che il soggetto in questione ha diritto ad uno sgravio fiscale che si calcola moltiplicando l\u2019aliquota di imposizione fiscale pi\u00f9 elevata applicabile al suo reddito complessivo per il contributo versato alla forma pensionistica complementare.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div><b>qual \u00e8 il regime fiscale dei contributi versati dal datore di lavoro per i propri dipendenti? <\/b><br \/>\ni\u00a0contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti o accordi collettivi anche aziendali) a forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i propri dipendenti sono integralmente deducibili dal reddito di impresa.dal punto di vista del lavoratore i contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti o accordi collettivi anche aziendali) sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore medesimo. in altre parole, i contributi del datore di lavoro unitamente ai contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore medesimo entro il limite massimo di 5164,57 euro.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div><b>e&#8217; possibile continuare a versare contributi ad una forma pensionistica complementare anche dopo il raggiungimento dell\u2019et\u00e0 pensionabile? <\/b><br \/>\nla contribuzione alle forme pensionistiche complementari pu\u00f2 proseguire volontariamente anche dopo il raggiungimento dell\u2019et\u00e0 pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che, al momento del pensionamento, il soggetto abbia effettuato versamenti ad una forma pensionistica complementare da almeno un anno. in questo caso il soggetto pu\u00f2 liberamente scegliere il momento in cui fruire delle prestazioni pensionistiche<strong>. <\/strong><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In questa sezione si trovano alcune domande pi\u00f9 frequenti con le relative risposte e alcune indicazioni su come richiedere anticipazioni, ecc. Nel caso non trovassi le informazioni che cerchi puoi comunque contattare Multifond tramite i canali pi\u00f9 comuni come email e telefono. &nbsp; &nbsp; E&#8217; possibile dopo l\u2019adesione ad una forma pensionistica complementare recedere rinunciando<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-14","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.multifond.it\/mfwp\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/14","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.multifond.it\/mfwp\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.multifond.it\/mfwp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.multifond.it\/mfwp\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.multifond.it\/mfwp\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14"}],"version-history":[{"count":4,"href":"http:\/\/www.multifond.it\/mfwp\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/14\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":219,"href":"http:\/\/www.multifond.it\/mfwp\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/14\/revisions\/219"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.multifond.it\/mfwp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}